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Misure di prevenzione per incendi boschivi

Pubblicato il 7 luglio 2025 โ€ข Ambiente

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Si ricorda che, in ottemperanza all'Ordinanza sindacale n. 68 del 22/05/2025 durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
 
Si ricorda inoltre che è in vigore l'Ordinanza sindacale n. 69 del 22/05/2025 relativa alla ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ถ, ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale
 
Entrambe le ordinanze sono in vigore dal 1 giugno e fino al 30 settembre 2025 e sono consultabili in allegato
 
Vi ricordiamo i numeri di emergenza della Protezione Civile Mentana 06 90 92 330 - 06 90 92 229