Misure di prevenzione per incendi boschivi
Pubblicato il 7 luglio 2025 โข Ambiente
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Si ricorda che, in ottemperanza all'Ordinanza sindacale n. 68 del 22/05/2025 durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
5. aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
Si ricorda inoltre che è in vigore l'Ordinanza sindacale n. 69 del 22/05/2025 relativa alla ๐ฝ๐๐น๐ถ๐๐ถ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐ถ ๐ณ๐ผ๐ป๐ฑ๐ถ ๐ถ๐ป๐ฐ๐ผ๐น๐๐ถ, ๐๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฝ๐ฎ๐๐ฒ ๐ฒ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ถ๐ฒ๐ป๐ถ ๐น๐ฎ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐ป๐๐ถ ๐น๐ฒ ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ฑ๐ฒ ๐ฝ๐๐ฏ๐ฏ๐น๐ถ๐ฐ๐ต๐ฒ ๐ฟ๐ถ๐๐ผ๐น๐๐ฎ ๐ฎ๐ถ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฝ๐ฟ๐ถ๐ฒ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐ถ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ถ a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale
Entrambe le ordinanze sono in vigore dal 1 giugno e fino al 30 settembre 2025 e sono consultabili in allegato
Vi ricordiamo i numeri di emergenza della Protezione Civile Mentana 06 90 92 330 - 06 90 92 229