Comunicazione alla cittadinanza n.2 dell'8 marzo – emergenza covid-19
Pubblicato il 8 marzo 2020 • Emergenza
CORONAVIRUS- COMUNICAZIONE N. 2 DELL'8 MARZO
E’ da poco uscita l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00004 del 08/03/2019, scaricabile al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5349 che pone ulteriori misure restrittive rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio:
1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
I) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800 in raccordo con il medico di medicina generale oppure col pediatra di libera scelta;
II) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
III) le disposizioni di cui ai precedenti punti I) e II) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
IV) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità:
a. avvertire immediatamente il medico di medicina generale ovvero il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
b. indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
2. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
- PISCINE, PALESTRE, CENTRI BENESSERE.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale