Comunicato alla cittadinanza n. 1 del 12 marzo – emergenza covid-19
Pubblicato il 12 marzo 2020 • Emergenza
CHIUSURA NEGOZI
È stato appena pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state disposte ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 con decorrenza dalla mattina del 12 marzo e valido fino al 25 marzo.
Il Decreto contiene provvedimenti ancora più restrittivi di quelli dei giorni precedenti.
Di seguito, i contenuti di maggiore rilevanza, ma si raccomanda di leggere per intero quello che prevede il Decreto consultabile al seguente link: http://www.governo.it/.../coronavirus-conte-firma-il-dp.../14299
- SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1, SIA NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO, SIA NELL'AMBITO DELLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE RICOMPRESI NEI CENTRI COMMERCIALI, PURCHÉ SIA CONSENTITO L'ACCESSO ALLE SOLE PREDETTE ATTIVITÀ. SONO CHIUSI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA, I MERCATI, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI. RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE. DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
- SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. RESTA CONSENTITA LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE SIA PER L'ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO. RESTANO, ALTRESÌ, APERTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE SITUATI LUNGO LA RETE STRADALE, AUTOSTRADALE E ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTUALI, LACUSTRI E NEGLI OSPEDALI GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
- SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 2.
- RESTANO GARANTITI, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI NONCHÉ L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO ALIMENTARE COMPRESE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI.
- IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SI RACCOMANDA CHE:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- PER LE SOLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SI RACCOMANDA ALTRESÌ CHE SIANO LIMITATI AL MASSIMO GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI E CONTINGENTATO L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI;
- PER TUTTE LE ATTIVITÀ NON SOSPESE SI ESORTA AL MASSIMO UTILIZZO DELLE MODALITÀ DI LAVORO AGILE.