Comunicato alla cittadinanza n. 1 del 10 marzo – emergenza covid-19
Pubblicato il 10 marzo 2020 • Emergenza
Si informa la cittadinanza che è stato appena pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state disposte nuove e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento, sull’intero territorio nazionale, del virus COVID-19 con decorrenza dalla mattina del 10 marzo.
Sono misure ancora più restrittive di quelle dei giorni precedenti, per questo chiediamo ad ognuno di voi di rispettarle facendo il proprio dovere.
RICORDIAMO CHE CHI DOVESSE AVVERTIRE SINTOMI QUALI FEBBRE, TOSSE, DOLORI MUSCOLARI NON DEVE RECARSI AL PRONTO SOCCORSO, EVITARE IL CONTATTO CON ALTRE PERSONE E CONSULTARE AL TELEFONO IL PROPRIO MEDICO DI BASE. IN CASO DI EMERGENZA I NUMERI DA CONTATTARE SONO IL 112 OPPURE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800118800.
Di seguito, i contenuti di maggiore rilevanza, ma si raccomanda di leggere per intero quello che prevede il Decreto consultabile al seguente link:http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276
– È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO;
– RIBADITA LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 3 APRILE 2020;
– BISOGNA EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE IN ENTRATA E IN USCITA DAI TERRITORI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' ALL'INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE. E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA;
– SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER COMPRARE GENERI ALIMENTARI POICHÉ NON SARANNO CHIUSI I PUNTI VENDITA;
– DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA' DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS;
– SONO SOSPESI GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI. GLI IMPIANTI SPORTIVI SONO UTILIZZABILI, A PORTE CHIUSE, SOLTANTO PER LE SEDUTE DI ALLENAMENTO DEGLI ATLETI, PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI, RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) E DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI, IN VISTA DELLA LORO PARTECIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI O A MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI; RESTA CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA ORGANISMI SPORTIVI INTERNAZIONALI, ALL’INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI A PORTE CHIUSE, OVVERO ALL'APERTO SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO; IN TUTTI TALI CASI, LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE, A MEZZO DEL PROPRIO PERSONALE MEDICO, SONO TENUTE AD EFFETTUARE I CONTROLLI IDONEI A CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 TRA GLI ATLETI, I TECNICI, I DIRIGENTI E TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI CHE VI PARTECIPANO; LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE SVOLTI ALL’APERTO SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO;
– SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI;
– SONO CONSENTITE LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E BAR DALLE 6.00 ALLE 18.00, CON OBBLIGO, A CARICO DEL GESTORE, DI PREDISPORRE LE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA POSSIBILITA' DEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI VIOLAZIONE;
– SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE A CONDIZIONE CHE IL GESTORE GARANTISCA UN ACCESSO AI PREDETTI LUOGHI CON MODALITÀ CONTINGENTATE O COMUNQUE IDONEE A EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI E DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO, E TALI DA GARANTIRE AI FREQUENTATORI LA POSSIBILITÀ DI RISPETTARE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), TRA I VISITATORI, CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE. IN PRESENZA DI CONDIZIONI STRUTTURALI O ORGANIZZATIVE CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO, LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE;
– NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO CHIUSE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, NONCHÈ GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI. NEI GIORNI FERIALI, IL GESTORE DEI RICHIAMATI ESERCIZI DEVE COMUNQUE PREDISPORRE LE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE. IN PRESENZA DI CONDIZIONI STRUTTURALI O ORGANIZZATIVE CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE. LA CHIUSURA NON È DISPOSTA PER FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IL CUI GESTORE È CHIAMATO A GARANTIRE COMUNQUE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;
– SONO SOSPESE LE ATTIVITA' DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (FATTA ECCEZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA), CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI;
– SEGUIRE LE MISURE IGIENICO SANITARIE CONTENUTE NELL’ALLEGATO 1