Comunicato alla cittadinanza n. 1 dell’ 11 marzo – emergenza covid-19

Pubblicato il 11 marzo 2020 • Emergenza

È stata emanata dalla Regione Lazio l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00006 del 10/03/2019, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” la quale, in sintesi, prevede quanto riportato di seguito ( si rimanda al seguente link della Regione Lazio per leggere per intero il testo dell’Ordinanza (http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf) e rimanere sempre aggiornati sull’emergenza Coronavirus: http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/):

– IN BASE ALL’ORDINANZA Z00005 DEL 9 MARZO 2020 (HTTP://WWW.REGIONE.LAZIO.IT/BINARY/RL_MAIN/TBL_NEWS/ORDINANZA_Z00005_09_03_2020.PDF), IL CITTADINO PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO, IN APPARENTE STATO DI BUONA SALUTE MA NON IN GRADO DI POTER ASSICURARE L’ASSENZA DI CONTATTI CON PERSONE AFFETTE DA COVID-19, DEVE RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO.

DI CONSEGUENZA:

1) I CITTADINI RESIDENTI O DOMICILIATI IN REGIONE LAZIO CHE NECESSITANO DI CERTIFICAZIONE DI MALATTIA INPS, O MODULO IN CARTA BIANCA SE MILITARI E FORZE DELL’ORDINE, POSSONO ALTERNATIVAMENTE CONTATTARE:

A) IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CHE, ALL’ESITO DI NOTIFICA DIRETTA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALMENTE, PROVVEDE A RILASCIARE CERTIFICAZIONE DI MALATTIA CON CODICE V29.0;

B) IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CHE APRE LA PROCEDURA DI ISOLAMENTO E LA NOTIFICA AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA AFFINCHÉ PROVVEDA AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CON CODICE V29.0. 2) I RESIDENTI FUORI REGIONE O SPROVVISTI DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CONTATTANO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALMENTE COMPETENTE RISPETTO AL LUOGO DI ISOLAMENTO CHE APRE LA PROCEDURA DI ISOLAMENTO E PROCEDE DIRETTAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA CON CODICE V29.0.

– GLI ESERCIZI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E TUTTI I SOGGETTI CHE TRASFORMANO, PRODUCONO, TENGONO IN DEPOSITO O COMUNQUE MANIPOLANO PER POI VENDERE O SOMMINISTRARE PRODOTTI ALIMENTARI, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA, SONO TENUTI ALL’UTILIZZO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE E GUANTI.

– LA MISURA DELLA CHIUSURA DELLE PALESTRE, DELLE PISCINE E DEI CENTRI BENESSERE È ESTESA ANCHE AI CENTRI ESTETICI, AI CENTRI TATUAGGI, AUTONOMI OVVERO INSERITI ALL’INTERNO DI ALTRE STRUTTURE O ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE STRUTTURE E AGLI STABILIMENTI TERMALI;

– IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI AL 30 GIUGNO 2020 PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO E02 È ESTESO AI CODICI E01, E03, E04 E SI APPLICA ANCHE ALL’ESENZIONE PER PATOLOGIA.

– FINO AL 3 APRILE 2020, È DISPOSTA, CON RIFERIMENTO AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER SOGGETTI DISABILI, LA FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO DELLE TERAPIE, SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO, DEL TUTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SENZA CHE CIÒ COMPORTI DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

Locandina

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